Cosa è cambiato: dal credito d'imposta all'iperammortamento
Il Piano Transizione 5.0 nato con il D.L. 19/2024 era un credito d'imposta finanziato dal PNRR (capitolo REPowerEU) per investimenti in beni 4.0 che riducevano i consumi energetici. Quella versione è chiusa: le risorse sono risultate esaurite il 6 novembre 2025 e la misura copriva gli investimenti completati entro il 31 dicembre 2025. Chi ha prenotato e completato in tempo gestisce ora solo l'utilizzo del credito già riconosciuto.
Dal 2026 la Legge di Bilancio (L. 199/2025, art. 1, commi 427-436) ha introdotto il Nuovo Piano Transizione 5.0 - Iperammortamento, che sostituisce sia i crediti 4.0 sia quelli 5.0. Non è più un credito da compensare in F24: è una maggiorazione del costo di acquisto che fa aumentare le quote di ammortamento (o i canoni di leasing) deducibili. Le regole operative sono nel decreto interministeriale del 7 maggio 2026 e la piattaforma del GSE è aperta dal 12 giugno 2026.
Vale per i beni strumentali nuovi degli allegati IV (materiali) e V (immateriali, tra cui il software di cybersecurity) della L. 199/2025, completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La maggiorazione è del 180% fino a 2,5 milioni di investimento. Non serve più dimostrare un risparmio energetico, ma servono interconnessione, perizia asseverata, certificazione contabile e le comunicazioni al GSE.
Quanto vale la maggiorazione
La maggiorazione si applica per scaglioni di investimento, in ciascuna annualità:
| Quota di investimento | Maggiorazione del costo |
|---|---|
| Fino a 2,5 milioni € | 180% |
| Da 2,5 a 10 milioni € | 100% |
| Da 10 a 20 milioni € | 50% |
Cosa significa in pratica: se una società di capitali acquista software di sicurezza per 50.000 €, può ammortizzare 140.000 € (il costo più il 180%). La deduzione in più, 90.000 €, con l'IRES al 24% vale circa 21.600 € di imposte risparmiate, distribuite negli anni di ammortamento. Il beneficio reale dipende quindi dall'aliquota fiscale e dagli utili dell'impresa: un'azienda in perdita non ne trae vantaggio immediato. È un ragionamento da fare con il tuo commercialista prima di decidere.
Per confronto, il vecchio credito 5.0 riconosceva il 35%, 40% o 45% (fino a 10 milioni, dopo la Legge di Bilancio 2025) in base alla riduzione dei consumi, e il credito 4.0 sui beni immateriali è stato abrogato già dal 2025.
La cybersecurity ammissibile
Rientrano nell'allegato V i software, sistemi e piattaforme per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi e accessi non autorizzati. In concreto possono essere agevolabili, se acquistati come beni nuovi e interconnessi al sistema aziendale:
- software di endpoint security ed EDR;
- piattaforme SIEM e strumenti di gestione dei log;
- soluzioni IAM e MFA;
- software di vulnerability management e patch management;
- software di backup e disaster recovery.
Quello che conta è la natura di bene strumentale: un servizio continuativo come un SOC/MDR gestito, la consulenza o la formazione non sono beni ammortizzabili e vanno finanziati con altri strumenti. Prima di firmare l'ordine fai verificare dal perito che il bene rientri negli allegati.
La domanda la seguiamo noi. Separiamo nel progetto ciò che va in iperammortamento (licenze e apparati) da ciò che conviene coprire con un voucher a fondo perduto (servizi gestiti, assessment) e prepariamo la documentazione tecnica per il perito e per le comunicazioni al GSE.
Verifica se sei finanziabileTutti i bandi per la cybersecurity
La procedura passo per passo
Tutte le comunicazioni passano dall'Area Clienti del sito del GSE, con accesso tramite SPID o CIE:
- Comunicazione preventiva: per ogni struttura produttiva indichi tipo e importo degli investimenti e la data prevista di interconnessione. Il GSE risponde entro dieci giorni;
- Comunicazione di conferma: entro 60 giorni dall'esito positivo dimostri di aver pagato un acconto di almeno il 20% del costo di ogni bene, con gli estremi delle fatture;
- Acquisto, installazione e interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- Comunicazione di completamento: a investimento completato e comunque entro il 15 novembre 2028, con l'attestazione di possedere la perizia tecnica asseverata (ingegnere o perito industriale iscritto all'albo, o ente di certificazione accreditato) e la certificazione contabile di un revisore legale;
- Fruizione: la maggiorazione conta dal periodo d'imposta in cui invii la comunicazione di completamento, purché il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo;
- Comunicazioni periodiche: ogni anno entro il 20 gennaio (investimenti e previsione di utilizzo) ed entro il 30 giugno (piano di ammortamento).
Saltare una comunicazione o inviarla fuori termine fa perdere il beneficio. Le comunicazioni successive non possono riguardare beni diversi o importi più alti di quelli della comunicazione preventiva: progetta bene l'elenco dei beni prima di inviarla.
Come combinarlo con i voucher
L'iperammortamento lavora sulle imposte, i voucher danno un contributo in denaro. Per una PMI la combinazione più sensata è dividere le spese:
- iperammortamento per licenze software e apparati che restano in azienda come beni strumentali;
- voucher a fondo perduto per servizi e progetti: il Voucher Cloud e Cybersecurity del MIMIT, il Voucher Digitalizzazione PMI Lazio o i voucher camerali;
- Nuova Sabatini se l'acquisto è finanziato con un prestito o un leasing: ne parliamo nella guida sulla Nuova Sabatini per software e cybersecurity.
Ogni misura ha le sue regole di cumulo: in generale non puoi superare il costo del bene e non puoi finanziare due volte la stessa spesa con misure che lo vietano. Il quadro completo è nella panoramica sui bandi per la cybersecurity nel Lazio.
Gli errori più comuni da evitare
- Usare ancora le regole del 2025: perizie energetiche, aliquote del 35-45% e credito in F24 non valgono per gli investimenti 2026;
- Ordinare prima della comunicazione preventiva senza aver verificato che il bene rientri negli allegati IV o V;
- Beni non interconnessi: il software di sicurezza deve essere integrato nel sistema aziendale, e la perizia lo deve attestare;
- Mettere servizi in iperammortamento: SOC gestito, consulenza e formazione non sono beni ammortizzabili;
- Documentazione incompleta: fatture, documenti di trasporto, perizia e certificazione contabile vanno conservati per i controlli del GSE e dell'Agenzia delle Entrate.
Per dimensionare l'investimento prima di scegliere lo strumento, parti dalla guida ai costi reali della sicurezza informatica per le PMI. Le fonti ufficiali sono la pagina del MIMIT sull'iperammortamento e quella sul Piano Transizione 5.0.
Domande frequenti
Il credito d'imposta Transizione 5.0 esiste ancora nel 2026?
No per i nuovi investimenti. Il credito 5.0 copriva gli investimenti completati entro il 31 dicembre 2025 e le risorse si sono esaurite a novembre 2025. Dal 2026 c'è l'iperammortamento, chiamato Nuovo Piano Transizione 5.0.
La cybersecurity rientra nell'iperammortamento?
Sì, il software di cybersecurity è tra i beni immateriali dell'allegato V della L. 199/2025, se è un bene nuovo, strumentale e interconnesso. I servizi gestiti, la consulenza e la formazione non sono beni ammortizzabili.
Quanto vale l'iperammortamento?
Il costo del bene viene maggiorato del 180% fino a 2,5 milioni di investimento, del 100% da 2,5 a 10 milioni e del 50% da 10 a 20 milioni. Il risparmio reale dipende dall'aliquota fiscale dell'impresa.
Serve ancora la perizia energetica?
No, non serve dimostrare un risparmio energetico. Servono una perizia tecnica asseverata sulle caratteristiche e sull'interconnessione dei beni e una certificazione contabile delle spese.